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R.D. 28/04/1938 n. 1165
Art. 65. Le cooperative finanziate dalla cassa depositi e prestiti sono tenute a riscuotere dai soci assegnatari le quote mensili di ammortamento dei mutui ed a versarne l'importo alla cassa medesima con le modalità da essa indicate. Contemporaneamente le cooperative comunicano alla cassa l'elenco dei so- ci morosi anche se contenente dichiarazioni negative. I soci che si rendano morosi nel pagamento diretto alla cooperativa delle mensilità di ammortamento e relative quote di manutenzione, nonché del- l'importo fissato dalla cooperativa per spese generali, devono corrispondere gli interessi di mora al saggio corrente dell'interesse commerciale. Contro i morosi la cassa è autorizzata, su semplice richiesta da essa rivolta alle singole amministrazioni, e senza tener conto dei precedenti vincoli gravanti sugli stipendi, pensioni, assegni nonché sugli eventuali compensi o indennità straordinarie di qualsiasi specie, a fare eseguire sui medesimi la ritenuta di ufficio, senza la limitazione di cui all'art. 64. Qualora l'assegnatario si sia reso moroso, per due volte, della quota di ammortamento e dei relativi accessori, la trattenuta di cui al precedente comma potrà essere praticata con effetto continuativo. Le somme versate dai soci o trattenute di ufficio devono essere imputate con criterio preferenziale nel seguente ordine: quote di ammortamento mutuo o del prezzo di riscatto; quota per manutenzione; spese di amministrazione e di condominio; altre spese e passività sociali. Ove la trattenuta non sia possibile o sufficiente, la cassa è autorizzata ad eseguirla anche sulla cauzione costituita giusta il primo comma dell'art. 66 e, in difetto, a procedere alla riscossione delle somme dovute, con le norme ed i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette. Il procedimento avrà inizio con l'ingiunzione, la quale consiste nell'ordine emesso dalla cassa depositi e prestiti o, per sua delega, dall'intendenza di finanza, di pagare entro cinque giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. L'ingiunzione è ordinata e resa esecutiva dal pretore ed è notificata da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura. Le norme di cui al presente art. sono applicabili analogamente alle cooperative mutuatarie della amministrazione delle ferrovie dello stato alla quale so- no anche demandate le attribuzioni e facoltà della cassa depositi e prestiti. Sono del pari applicabili a quelle cooperative ferroviarie che, già finanziate da istituti di credito, ottengano in aggiunta, a sensi dell'art. 11 (commi primo e secondo), altri mutui dall'amministrazione predetta la quale è autorizzata ad avvalersi, in caso di morosità degli assegnatari, della stessa procedura anche per le somme, non escluse le quote arretrate, spettanti agli istituti mutuanti.
Art. 66. Il ministro per le finanze, d'intesa col ministro per i lavori pubblici, determina le garanzie che, nell'interesse della cassa depositi e prestiti, devono sostituire od integrare, ove sia ritenuto opportuno, lo stipendio o la pensione che mancasse, cessasse o risultasse insufficiente in rapporto alla quota di ammortamento. La determinazione, a cura del ministro per i lavori pubblici, è notificata al socio nonché alla cooperativa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora non siano prestate le garanzie supplementari di cui sopra, il ministro per i lavori pubblici, su richiesta di quello per le finanze, dichiara senz'altro, con suo decreto, la decadenza del socio moroso e ordina il rilascio dell'immobile. Il provvedimento ha forza di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554 n. 2, del codice di procedura civile e vi si può dare esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi articoli 555, 556 e 557 e senza le formalità di cui agli articoli 741 e seguenti del codice stesso. In nessun caso l'avvenuta decadenza di un socio ed il rilascio dell'immobile esonerano il debitore od i suoi aventi causa dal pagamento del debito e degli accessori. Il socio, ad evitare la dichiarazione di decadenza, può ottenere che l'alloggio sia ridotto, a proprie spese, ad un minore numero di vani. La domanda è rivolta al ministero dei lavori pubblici il quale potrà accoglierla ove la richiesta suddivisione non diminuisca l'utilizzazione dell'alloggio nella sua primitiva consistenza. Le norme di cui al presente art. Sono analogamente applicabili alle cooperative mutuatarie dell'amministrazione delle ferrovie dello stato ed in tal caso i provvedimenti rientrano nella competenza del ministro per le comunicazioni. Le disposizioni del codice civile intorno ai privilegi sui mobili, di cui agli articoli 1957 e 1958 n. 3, si applicano per i crediti della cassa depositi e prestiti e dell'amministrazione delle ferrovie dello stato nei confronti degli assegnatari di alloggi delle mutuatarie cooperative edilizie.
Art. 67. Col pagamento della quota mensile di ammortamento a cominciare da quella successiva alla data di entrata in vigore del presente testo unico gli assegnatari sono obbligati a corrispondere mensilmente alla cooperativa il quattro per cento della quota stessa per costituire un fondo di manutenzione da versarsi in conto corrente, vincolato presso un istituto di notoria solidità: i relativi interessi sono devoluti al fondo per spese generali. Agli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 68, le cooperative dovranno tenere, distintamente per fabbricato, il conto individuale dei versamenti eseguiti da ciascun assegnatario. Le somme disponibili sul fondo del 2,50 per cento, istituito con l'art. 4, comma primo, del r. decreto-legge 7 febbraio 1926 n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926 n. 1263, e che con la data suindicata rimane assorbito, saranno versate al nuovo fondo del quattro per cento ed accreditate ai singoli conti individuali in proporzione delle quote di ammortamento di ciascun assegnatario. Con la stessa decorrenza cesseranno i versamenti al fondo 1,50 per cento istituito col predetto decreto e le somme disponibili di pertinenza dei singoli assegnatari continueranno ad essere impiegate sino a loro esaurimento per i lavori di manutenzione dei rispettivi alloggi. I prelievi su tali somme sono effettuati su ordine del presidente della cooperativa e sotto la sua personale responsabilità.
Art. 68. Il fondo del quattro per cento è destinato esclusivamente alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi che a tenore delle disposizioni contenute nel capo secondo del titolo XII sono considerati comuni. I progetti per lavori di manutenzione a carico del fondo del quattro per cento debbono essere previamente approvati dal ministero dei lavori pubblici salvo i casi di urgenza nei quali l'approvazione verrà chiesta posteriormente. Le spese sono imputate ai singoli assegnatari in proporzione del costo dei loro alloggi ed i prelievi dal fondo si effettuano sul nulla osta del ministero dietro richiesta della cooperativa ovvero della cassa depositi e prestiti. Le eventuali eccedenze non coperte dal fondo saranno corrisposte dagli interessati nei modi e termini fissati dal consiglio di amministrazione della cooperativa. Tutte le altre spese di manutenzione afferenti ai singoli alloggi ed accessori sono a carico esclusivo dei rispettivi assegnatari. Avverso il reparto della spesa fra gli assegnatari, gli interessati possono, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione fatta dalla cooperativa, reclamare al ministro pei lavori pubblici il quale decide definitivamente sentita la commissione di vigilanza. La imputazione al fondo di manutenzione non ha luogo quando si tratti di lavori di riparazione dipendenti da fatto di cui l'assegnatario debba rispondere ai sensi degli articoli 1151 e seguenti del codice civile.
Art. 69. Indipendentemente dalla sorveglianza spettante al ministero dei lavori pubblici, la cassa depositi e prestiti vigila a che le cooperative provvedano alla costituzione del fondo di cui all'art. 67 e curino la manutenzione dei fabbricati. Ciascun assegnatario poi è tenuto ad effettuare a sue spese nel proprio alloggio e negli accessori, le opere di manutenzione la cui omissione possa danneggiare altri assegnatari o comunque compromettere la conservazione dell'alloggio. A tal fine gli assegnatari, o chi per essi, devono in tutti i casi permettere l'accesso nei locali per i necessari accertamenti e per l'esecuzione dei lavori, con le limitazioni giustificate e compatibili colla natura ed entità dei lavori stessi. La inadempienza agli obblighi di manutenzione può dar luogo alla esecuzione d'ufficio cui provvede il ministero dei lavori pubblici a mezzo del genio civile o dell'istituto nazionale per le case degli impiegati dello stato. Le spese eccedenti le disponibilità del fondo e quelle occorse per le opere facenti carico ai singoli assegnatari possono essere recuperate con la procedura stabilita dall'art. 65.
Art. 70. Per gli impiegati civili e militari, passati in virtù di speciali disposizioni legislative o regolamentari alla dipendenza di pubbliche amministrazioni, enti pubblici non statali o società concessionarie di pubblici servizi, e che siano assegnatari di appartamenti, lo stipendio rimane vincolato a favore della cassa depositi e prestiti e, nei limiti di cui all'art. 64, degli altri enti mutuatari ed affittuari per le somme dovute per annualità di ammortamento del prezzo delle case a ciascuno attribuite o del relativo affitto. Le amministrazioni e le società alla cui dipendenza si trovino gli assegnatari predetti, sono tenute, dietro semplice richiesta della cassa depositi e prestiti, ad eseguire su tutte le competenze comunque spettanti all'impiegato ovvero sulla pensione, le ritenute previste dall'art. 65.
CAPO II Contributi erariali nel pagamento degli interessi. Modalità, limitazioni e decadenza dal beneficio
Art. 71. Sui mutui concessi in base al presente testo unico, dagli istituti indicati negli
articoli 1 e 4, agli enti, alle società e loro soci di cui all'art. 16, può lo stato contribuire al pagamento di una parte degli interessi a condizione che, agli effetti anche di tutte le agevolazioni contenute in detto testo unico, le case siano state costruite entro il 31 dicembre 1937. Questo termine di costruzione è prorogato al 30 giugno 1938 a favore delle cooperative edilizie sempre quando il decreto di concessione del contributo sia stato registrato alla corte dei conti non oltre il giorno 2 novembre 1937. Per gli istituti ed enti autonomi per case popolari e per l'istituto nazionale per le case degli impiegati dello stato il termine di costruzione è fissato al 31 dicembre 1938, indipendentemente dalla data di registrazione del decreto di concessione del contributo. Gli enti e le società indicati ai numeri sesto e ottavo dell'art. 16 possono ottenere il beneficio del contributo erariale a condizione che costruiscano case a proprietà indivisa ed inalienabile, e, in caso di scioglimento, cedano i loro stabili ad istituti per case popolari. Il contributo è corrisposto, in misura costante, per tutto il periodo di ammortamento del mutuo ed è commisurato al capitale iniziale mutuato. Può essere anche concesso il contributo nel pagamento degli interessi sulle somministrazioni eseguite dall'istituto mutuante per acquisto del terreno e durante il periodo delle costruzioni. Gli interessi dovuti sulle somministrazioni eseguite prima che i mutui siano posti in ammortamento, vengono capitalizzati. Sulla somma capitalizzata il ministero dei lavori pubblici corrisponde il relativo contributo. Il contributo è concesso con decreto del ministro per i lavori pubblici di concerto col ministro per le finanze, sentito il parere del consorzio nazionale tra gli istituti autonomi provinciali di case popolari ovvero, per gli enti indicati al numero settimo dell'art. 16, della commissione di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica. Per provvedere al pagamento del contributo erariale sono stanziate di anno in anno nello stato di previsione della spesa per il ministero dei lavori pubblici, le somme all'uopo autorizzate in virtù delle seguenti disposizioni. R. decreto-legge 30 novembre 1919 n. 2318, convertito nella legge 7 febbraio 1926 n. 253; r. decreto-legge 27 novembre 1919 n. 2350, convertito nella legge 5 ottobre 1920 n. 1432; r. decreto-legge 2 maggio 1920 n. 521, convertito nella legge 16 giugno 1927 n. 985; legge 7 aprile 1921 n. 463; legge 20 agosto 1921 n. 1177; r. decreto-legge 3 novembre 1921 n. 1667, convertito nella legge 7 febbraio 1926 n. 253; r. decreto-legge 11 gennaio 1923 n. 105, convertito nella legge 26 novembre 1925 n. 2173; r. decretolegge 22 aprile 1923 n. 1044, convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473; r. decreto-legge 7 febbraio 1926 n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926 n. 1263; r. decreto-legge 30 settembre 1926 n. 1915, convertito nella legge 22 maggio 1927 n. 909; autorizzazione di spesa disposta in base alla legge 17 maggio 1928 n. 1030, che approva lo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1928-29 per il ministero dei lavori pubblici; autorizzazione di spesa disposta in base al r. decreto-legge 18 maggio 1931 n. 612, convertito nella legge 17 dicembre 1931 n. 1583, che approva variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni ministeri per l'esercizio 1930-31; autorizzazione di spesa disposta in base alla legge 26 marzo 1931 n. 307, che approva lo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1931-32, per il ministero dei lavori pubblici; r. decreto-legge 16 novembre 1931 n. 1415, convertito nella legge 6 giugno 1932 n. 658, di variazione agli stati di previsione della spesa di taluni ministeri per l'esercizio 1931-32; autorizzazione di spesa disposta in base alla legge 24 marzo 1932 n. 316 che approva lo stato di previsione della spesa del ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1932-33; autorizzazione di spesa disposta in base alla legge 3 aprile 1933 n. 388 che approva lo stato di previsione della spesa del ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1933-34; r. decreto-legge 7 marzo 1935 n. 430 convertito nella legge 3 giugno 1935 n. 1114; autorizzazione di spesa disposta in base alla legge 25 gennaio 1934 n. 156, che approva lo stato di previsione delle spese per l'esercizio 1934-35; autorizzazione di spesa disposta in base alla legge 29 aprile 1935 n. 603 che approva lo stato di previsione delle spese per l'esercizio 1935-36; legge 20 aprile 1936 n. 756, legge 29 aprile 1937 n. 787 e r. decreto-legge 27 ottobre 1937 n. 2245. Il contributo erariale può anche essere accordato in rapporto a mutui concessi dagli istituti enumerati nell'art. 1, a comuni ed enti morali che si propongono la costruzione di alberghi popolari da locare per dimora giornaliera e di dormitori pubblici ad uso gratuito. Qualora gli enti e le società non portino a termine le costruzioni per le quali abbiano ottenuto il contributo suddetto, tale beneficio si trasferisce all'originario istituto finanziatore purchè assicuri la continuazione ed il compimento delle costruzioni stesse.
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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